Società Italiana della Scienza del Suolo

"In Soil We Trust"

Statuto

STATUTO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DELLA SCIENZA DEL SUOLO (SISS)
(approvato nell' Assemblea del 20 marzo 2014)

Art. 1
(Fini della Società)

La Società Italiana della Scienza del Suolo (SISS) è una Associazione eretta in Ente Morale riconosciuto con DPR n. 207 del 1 Febbraio 1957 registrato alla C.C. il 12 aprile 1957 (Reg. 105 foglio 28) e pubblicato nella G.U. 103 del 20 aprile 1957 e iscritta al n. 27 del registro delle persone giuridiche del tribunale di Firenze.

La Società ha lo scopo di promuovere il progresso, il coordinamento e la diffusione della Scienza del Suolo e delle sue applicazioni, e di favorire i rapporti e la collaborazione fra i suoi cultori.

Per raggiungere tale scopo la Società:

  1. organizza convegni, congressi ed escursioni tecnico-scientifiche in cui sono prospettate, esaminate e discusse tematiche inerenti alla scienza del suolo;
  2. promuove iniziative che si prefiggono lo studio e la risoluzione di problematiche specifiche nel campo della scienza del suolo e delle sue applicazioni;
  3. favorisce la ricerca e promuove la didattica, la formazione e la divulgazione nei diversi ambiti della scienza del suolo;

La Società è membro effettivo della Internazional Union of Soil Sciences (IUSS) e della European Confederation of Soil Science Societies (ECSSS), e collabora con altre Società ed Istituzioni aventi finalità analoghe o aspetti programmatici comuni.

La Società non ha scopo di lucro.

Art. 2
(Articolazione)

La Società Italiana della Scienza del Suolo si articola in Divisioni e altri organismi come da Regolamento.

Art. 3
(Sede della Associazione)

La Società Italiana della Scienza del Suolo ha sede in Firenze, presso il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura – Centro di ricerca per l’agrobiologia e la pedologia (CRA-ABP).

La Segreteria amministrativa potrà essere collocata in altro luogo con delibera del Consiglio Direttivo della Società.

Art. 4
(Soci)

Possono divenire Soci della Società sia persone fisiche sia Enti, Società e Associazioni, pubbliche o private, che siano interessati allo studio del suolo. Questi ultimi sono rappresentati nella Società da un solo delegato.

La qualità di Socio si consegue per domanda e successiva approvazione del Consiglio Direttivo. L'adesione alla Società comporta anche l'afferenza alla International Union of Soil Sciences (IUSS).

Art. 5
(Doveri del Socio)

Ogni Socio, al momento dell'iscrizione, sceglie le Divisioni alle quale intende afferire, così come stabilito dal Regolamento.

Il mancato pagamento delle quote relative a due annualità comporta la decadenza della qualità di Socio.

Art. 6
(Organi della Associazione)

Sono organi della Associazione:

  1. l'Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. le Divisioni;
  4. il Collegio Sindacale.

Art. 7
(Assemblea)

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente almeno 15 giorni prima della data stabilita per posta elettronica o servizio postale.

L’Assemblea, in conformità alle norme riportate nel Regolamento:

  1. stabilisce i criteri informatori della attività sociale;
  2. approva i bilanci consuntivo e preventivo;
  3. provvede alla elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale;
  4. nomina il Presidente onorario e i Soci onorari;
  5. discute qualsiasi argomento di cui almeno tre Soci abbiano chiesto l'inserimento nell'ordine del giorno;
  6. approva i regolamenti interni predisposti dal Consiglio;
  7. decide in merito alla alienazione dei beni sociali.

L'Assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno.

Può riunirsi altresì ogni qual volta il Consiglio lo ritenga opportuno o almeno dieci Soci ne facciano espressa richiesta.

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche dello Statuto e lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società. Il verbale di tali assemblee dovrà essere redatto da un notaio. Hanno diritto al voto solo i Soci che siano in regola con il pagamento delle quote sociali all'atto dell'inizio dei lavori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti con la partecipazione di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Per modificare lo statuto è necessaria la presenza di almeno la metà dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento della Società e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

I Soci possono farsi rappresentare all'Assemblea da altri Soci mediante una delega scritta. La delega non può essere conferita ai membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale.

Art. 8
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo della Società è composto dal Presidente, dal vice-Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere, da tre Consiglieri e dai Presidenti delle Divisioni. Fa parte di diritto, con voto consultivo, il Past President.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  1. amministrare la Società;
  2. proporre all'Assemblea dei Soci l'istituzione di nuove Divisioni e/o la soppressione delle esistenti;
  3. approvare i deliberati delle Divisioni;
  4. predisporre il Regolamento d'attuazione dello Statuto da presentare all'Assemblea per l'approvazione.

Per la valida costituzione delle riunioni del Consiglio Direttivoè necessaria la presenza della maggioranza semplice dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente.

Il Presidente rappresenta legalmente la Società, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci e ne fa eseguire le decisioni. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono espletate dal Vicepresidente.

Art. 9
(Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale è composto da due componenti effettivi e due componenti supplenti.

Art. 10
(Divisioni)

Ogni Divisione è coordinata da un comitato formato da cinque membri eletti dai Soci afferenti alla stessa, secondo le norme riportate nel regolamento.

Il comitato designa al suo interno un Presidente che ne coordina l’attività

L'attività di ogni Divisione consiste nella discussione e organizzazione di programmi di lavoro, incontri, simposi, e altre iniziative su argomenti di interesse specifico della stessa.

I deliberati delle Divisioni devono essere sottoposti all’approvazione del Consiglio Direttivo della Società.

Art. 11
(Modalità di voto)

Le votazioni nelle Assemblee e nel Consiglio Direttivo si svolgono normalmente per alzata di mano. Su richiesta di almeno un terzo dei presenti aventi diritto al voto, si farà ricorso al voto segreto.

La votazione per le elezioni alle cariche sociali si svolge a scrutinio segreto. Le elezioni potranno essere effettuate tramite il servizio postale o con mezzi alternativi, sempre nel rispetto della segretezza del voto.

Art. 12
(Patrimonio Sociale)

Il patrimonio della Associazione è costituito da:

  1. le quote dei Soci;
  2. i contributi volontari;
  3. i lasciti e le donazioni;
  4. i mobili e gli immobili acquistati con fondi della Società
  5. le pubblicazioni realizzate a cura della Società.

I beni della Società dovranno essere descritti in un inventario da tenersi a cura del Segretario.

Art. 13
(Bilancio)

Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere approntati dal Tesoriere e discussi e approvati dal Consiglio Direttivo non oltre il terzo mese successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario. Previo parere del Collegio Sindacale, sono trasmessi per l'approvazione all'Assemblea ordinaria che dovrà tenersi entro il primo semestre dello stesso anno.

Art. 14
(Durata e incompatibilità delle cariche Sociali)

Il Presidente e il Vice-Presidente della Società rimangono in carica per un biennio e non sono rieleggibili per un secondo mandato consecutivo. Il Vice–Presidente, alla fine del suo mandato biennale, assume la carica di Presidente.

Il Presidente, al termine del suo mandato biennale assume la carica di past–President.

Le cariche sociali di Segretario, Tesoriere, Consigliere, Coordinatore di Divisione e Sindaco effettivo e supplente sono rinnovabili consecutivamente solo per un secondo mandato.

I Soci eletti contemporaneamente come Consiglieri e membri dei Comitati di Divisione sono tenuti ad optare per una delle due cariche.

Art. 15
(Modifiche allo Statuto)

Lo Statuto può essere modificato su proposta di almeno un decimo dei Soci o su proposta del Consiglio Direttivo.